Legislazione regionale sulle Società di Mutuo Soccorso

Nel corso del tempo, vista l’evoluzione della società italiana e dell’economia, si sono rese necessarie integrazioni alla legge nazionale sulle società di mutuo soccorso (legge n. 3818 del 1886). Alcune Regioni italiane, infatti, hanno promulgato Leggi specifiche per la tutela e la promozione delle SOMS.

 

REGIONE ABRUZZO                                                                                                                           

Legge regionale del 20 novembre 2013, n. 41: “Le Società Operaie di Mutuo Soccorso” e modifica all’art.  1  della Legge regionale 15.10.2013, n. 34 recante “Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n.4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)”.       

La Regione Abruzzo,  ispirandosi  ai  principi  fissati  dalla Costituzione  ed  in  attuazione  dei  suoi  compiti   istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle  Società di mutuo soccorso (SOMS) costituite, senza fini di  lucro,  ai  sensi della legge 15  aprile  1886,  n.  3818  (Costituzione  legale  della società di mutuo soccorso), nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società abruzzese.

A tal fine la Regione  valorizza  la  funzione  di  promozione sociale, di servizio  e  di  innovazione  perseguita  dalle  società stesse  che  hanno  finalità  sociali,  culturali,  ricreative,   di salvaguardia  del  patrimonio  storico,  culturale  artistico  e  di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare  riferimento  a  quelle  in attività da almeno cinquant’anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili  e  degli  arredi  di proprietà dei suddetti sodalizi, nonché per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 19 gennaio 2010 , n.2: Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso, stabilisce la concessione di contributi regionali (art.3) alle Società di Mutuo soccorso che perseguono le finalità all’art.1 della stessa legge: queste Società devono essere in attività da almeno 10 anni e devono essere finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere. Non vi è un esplicito riferimento alla Legge 3818 del 1886 in ordine alla possibilità di ricevere tali contribuzioni.

REGIONE CALABRIA

Legge regionale  del 8 novembre 2016 n. 34: Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria.

La Regione Calabria, con la presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale ed in osservanza della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), riconosce il ruolo sociale delle società di mutuo soccorso e in particolare promuove lo sviluppo delle società costituite ed operanti nel territorio regionale, al fine di affermare valori di solidarietà tra i cittadini e progresso sociale delle comunità locali.
La Regione Calabria riconosce e promuove:
a) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio svolto dalle società di mutuo soccorso, anche attraverso iniziative a sostegno di un welfare di comunità;
b) la diffusione delle finalità ed attività mutualistiche secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società possono svolgere nei campi dell’assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l’integrazione tra le società attraverso forme di mutualità mediata, nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;
c) lo sviluppo di società che abbiano lo scopo primario di favorire l’iniziativa dei cittadini calabresi di aggregarsi al fine di tutelare e promuovere interventi di reciproco aiuto, assistenza sanitaria e socio-assistenziale.
3. La Regione promuove la trasformazione in società dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale.

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

Legge regionale del 11 maggio 1993 n. 19: Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20/11/1982 n. 79 recante “Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo”, e 7/2/1992 n. 7 recante “Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale”.

La regione Friuli-Venezia Giulia ha istituito, presso la Direzione Regionale del Lavoro Cooperazione e Artigianato, la Commissione Regionale per la Cooperazione, organismo consultivo dell’Amministrazione regionale in materia di cooperazione. All’interno della Commissione opera un Comitato per le cooperative di consumo, SOMS ed enti mutualistici, con il compito di esprimere un parere su tutte le iniziative di settore dell’Amministrazione regionale nei confronti delle società cooperative, e predisporre gli atti istruttori e quanto altro occorre per il lavoro della Commissione Regionale per la Cooperazione.

REGIONE LAZIO                                                                                                                                      

Legge regionale del 13 luglio 2016, n. 9: Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.                                                                                                                                                      

La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 7, comma 2, lettere m) e o), dello Statuto ed in
attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modifiche, nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società regionale.
A tale fine la Regione:
a) valorizza la funzione di promozione sociale di servizio e di innovazione svolta dalle SMS che hanno finalità sociali nonché di carattere educativo e culturale, perseguite anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, documentale e culturale, tese a realizzare la diffusione dei valori mutualistici e lo sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e dei provvedimenti attuativi conseguenti;
b) favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle SMS;
c) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

REGIONE LIGURIA

Legge regionale del 21 marzo 1994 n. 13: Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale.

La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo quattro del proprio Statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni che operano, senza scopo di lucro, nel campo della mutualità, con il fine di affermare i valori della solidarietà e del progresso sociale.
La Regione, a tale fine, favorisce la diffusione della conoscenza, della storia e delle attività riguardanti le associazioni e contribuisce con interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale dei beni a disposizione di queste associazioni.
È pertanto istituito presso la Regione il registro delle associazioni che operano da almeno 10 anni, e un centro studi e di documentazione con programmi annuali o pluriennali finalizzati a :

  • Rendere disponibili per gli studiosi, attraverso una schedatura unificata ed altri interventi, il materiale storico di cui l’associazione dispone.
  • Organizzare mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle associazioni e per lo studio di nuove forme di solidarietà.
  • Istituire borse di studio destinate alla ricerca delle origini storico-culturali delle associazioni

La Giunta regionale, inoltre, prevede contributi in favore della ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili in cui le associazioni hanno sede o in cui svolgono attività sociale, oltre che finanziamenti per il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale.

REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale dell’ 11 novembre 1994 n. 28: Riconoscimento del ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico culturale.

La Regione Lombardia, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli tre e quattro del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso e i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda.
A tale fine la Regione, per valorizzare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione delle società che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, dispone interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà delle società in attività da almeno cinquant’anni e per tutte quelle iniziative tese alo sviluppo della cultura mutualistica.
La Regione quindi concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

  • La ristrutturazione e la manutenzione degli immobili di proprietà della società adibiti a sede sociale ed allo svolgimento delle attività sociali.
  • Interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario · Ogni iniziativa sociale ed educativa finalizzata allo sviluppo della cultura mutualistica.

REGIONE MARCHE

Legge regionale 4 ottobre 2004, n. 20: “Istituzione dell’Albo regionale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”, la quale, all’art.1 “riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818” e istituisce (art.2) l’albo delle Società di mutuo soccorso. Grazie a tale iscrizione le SMS potranno usufruire dei contributi regionali previsti.

REGIONE MOLISE

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18: “Interventi a favore delle Società Operaie – Società Operaie di Mutuo Soccorso operanti nel Molise” e successive modificazioni e aggiornamenti (Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 3), all’art.3 istituisce l’Albo regionale delle Società Operaie – Società Operaie di Mutuo Soccorso. Possono chiederne l’iscrizione “le S.M.S., comunque operanti sul territorio regionale, già riconosciute in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche ed integrazioni”. Grazie a tale iscrizione le SMS potranno usufruire dei contributi regionali previsti.

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale del 9 aprile 1990 n. 24: Tutela del Patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso.

La Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 7 del proprio Statuto, riconosce e promuove i valori storici, culturali e sociali delle Società di Mutuo Soccorso e delle Società, in attività da almeno 60 anni, finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori. Per questo fine, la Regione favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività di questi enti, disponendo interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà in cui hanno sede e svolgono l’attività sociale tali organismi.La Regione promuove inoltre, dopo un’accurata indagine conoscitiva sull’attività di tali organismi, con particolare riferimento alla situazione delle loro sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche e di tutto il materiale iconografico di loro appartenenza, l’istituzione di un “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso”.
Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:

  • Costituzione di una biblioteca specializzata sulle SOMS, con particolare riferimento a quelle piemontesi.
  • Costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico e di un deposito per gli archivi sociali, bandiere o altro materiale delle SOMS.
  • Organizzazione di convegni e mostre per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e per lo studio ed analisi di nuove forme di solidarietà.
  • Promozione di borse di studio per i giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca delle origini storico-sociali delle SOMS.

REGIONE PUGLIA

Legge regionale del 14 maggio 1990 n. 32: Istituzione dell’Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso.

La Regione Puglia, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, specie in relazione ai cittadini della terza età, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle SOMS e delle Cooperative, senza fini di lucro, che da almeno dieci anni abbiano esercitato attività di volontariato e di mutualità.
La Regione istituisce pertanto, presso l’Assessorato ai Servizi Sociali, la Consulta per la Mutualità Integrativa per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso e delle cooperative.
La Regione prevede, in relazione alle iniziative di solidarietà e di mutualità integrative, contributi in conto capitale per:

  • La ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà in cui essi hanno sede e svolgono attività sociale
  • Il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale.

REGIONE SARDEGNA

Legge regionale del 7 agosto 2007, n. 6: Modifica ed integrazioni alle legge regionale 15 ottobre 1997, recante Riconoscimento del ruolo sociale delle Società di Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.

La Regione Autonoma della Sardegna, conformemente a quanto fissato negli articoli 3, 4, 5 del proprio Statuto Speciale ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la rilevante funzione sociale ed il valore storico e culturale che le Società di Mutuo Soccorso, costituite secondo la legge n. 3818 del 1886, hanno rappresentato per la società sarda.

A tal fine la Regione, modificando ed integrando la Legge regionale n. 27 del 1997:

  • istituisce l’albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna che svolgono l’attività da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;
  • valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;
  • favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all’albo regionale;
  • dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di conservazione e restauro del materiale storico e documentario.
  • La Regione inoltre sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. Il Centro, di natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.

Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità:

  • cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;
  • organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico- culturale delle società di mutuo soccorso della Sardegna e per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà; a tale scopo
  • partecipa a tutte le attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato,a livello regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari.”.

REGIONE SICILIA

Legge Regionale del 10 agosto 2012, n.46: Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell’Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso.                                       

La Regione Sicilia riconosce la funzione sociale, particolare e rilevante, che svolgono le società di mutuo soccorso e mira a valorizzare la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario, che le stesse perseguono. Il provvedimento inoltre riconosce, sostenendole, le finalità sociali, culturali, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà perseguite dalle società di mutuo soccorso. Viene istituito l’Elenco regionale dei sodalizi operanti nella Regione. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco regionale le Società di Mutuo Soccorso e gli enti riconosciuti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, con sede sociale o operanti nel territorio regionale da almeno dieci anni. La tenuta e l’aggiornamento del registro spetta alla Consulta per la mutualità integrativa, della quale faranno parte anche due componenti designati dal Coordinamento regionale siciliano delle società di mutuo soccorso (Co.Re.Si), organismo territoriale aderente alla Fimiv (Federazione italiana della mutualità). la Regione promuove la costituzione del Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso. Il Centro ha natura privatistica ed è gestito dalle Società di Mutuo Soccorso della Sicilia attraverso il CO.RE.SI.

REGIONE TOSCANA

Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 57: Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio.                                 

La Regione valorizza e promuove le Società di mutuo soccorso in Toscana e nell’art.2 concede contributi alle stesse per:
a) la conservazione, il restauro e l’archiviazione, da parte delle società, del proprio materiale storico documentario;
b) il rinnovo degli impianti e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà impiegati nell’attività sociale delle società, anche in concorso con altri contributi pubblici;
c) l’espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;
d) iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica nonché studi e ricerche destinati alla diffusione dei principi del mutualismo e della mutualità volontaria.

Tali contributi potranno essere richiesti dalle Società di mutuo soccorso riconosciute ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, secondo le modalità previste dall’art.3 della Legge Regionale in questione.

REGIONE UMBRIA

Legge Regionale 27 gennaio 2000, n. 9: “Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell’Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”, la quale all’art.1 “riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 di seguito denominate S.O.M.S.”. Inoltre l’art. 2 prevede la concessione da parte della Regione di contributi alle SMS con le caratteristiche di cui all’art. 1.

REGIONE VENETO

Legge regionale del 12 novembre 1996 n. 36: Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso della Regione Veneto.                                                               

La Regione, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i valori delle Società di Mutuo Soccorso in attività da almeno cinquant’anni, che, senza scopo di lucro, sono finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i cittadini.
Perciò favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività di tali organismi, disponendo interventi finanziari finalizzati alla creazione di un “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso”, il quale svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:

  • Costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle venete
  • Costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS
  • Organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo.
  • Organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà.
  • Promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS