Roma 16 marzo 2022 – Le Mutue sanitarie hanno piena consapevolezza del legame tra la contrattazione collettiva e le logiche mutualistiche che devono essere alla base del Secondo Pilastro Integrativo e pertanto del loro ruolo fondamentale e strategico quale corpi intermedi che possono assumere nella contrattazione di fondi collettivi per la LTC.  E lo fanno con risorse economiche aggiuntive che non provengono dalla fiscalità generale, ma derivano o dalla contrattazione collettiva, o da quella di secondo livello di welfare aziendale, ma anche dalla contribuzione volontaria.

Specificità delle Mutue (Società di Mutuo Soccorso) è proprio quella di realizzare una ampia solidarietà e mutualità sia tra diverse categorie (lavoratori dipendenti di vari livelli, lavoratori autonomi con differenti capacità di reddito, pensionati,…) sia dunque tra diverse generazioni. Sottraendo in questo modo la definizione di Secondo pilastro alla sola dimensione contrattuale relativa ai soli lavoratori dipendenti. Le Mutue infatti prevedono sia le adesioni di tipo contrattuale (con contribuzione a carico dei datori di lavoro a seguito di convenzione aziendale o con i Fondi), sia anche di tipo volontario di lavoratori o cittadini che si sono ritirati dal lavoro, che intendono partecipare al progetto di tutela sanitaria e socio assistenziale con proprie risorse (redditi da lavoro autonomo o risparmi privati).

Questo meccanismo di mutualità e solidarietà consente che i lavoratori, iscritti collettivamente tramite convenzione aziendale, possano restare assistiti e continuare a fruire (con contribuzione volontaria) dei piani di assistenza sanitaria e anche per la LTC, non perdendo la capitalizzazione contributiva a cui hanno avuto diritto, quando cessano il rapporto di lavoro e non sono più coperti dal proprio fondo di categoria.Per questo motivo le Mutue sono in grado di continuare a garantire la copertura LTC ai propri associati anche in caso di momentanea perdita del lavoro o quando si ritirano in pensione e non possono più contare sulla contribuzione da CCNL a carico datore. Inutile dire che è la finalità mutualistica ed esclusivamente assistenziale delle Mutue e anche dei Fondi sanitari autogestiti, a consentire di riuscire a garantire questo elevato tasso di inclusività. Attualmente il limite di ingresso per la prima adesione alle Mutue è mediamente di 70 anni. In alcuni casi le Mutue riescono a proporre coperture per la LTC in autonomia ai propri Soci o a negoziare la copertura collettivamente con player assicurativi ( allo scopo di sperimentare la esternalizzazione del rischio) a condizioni accessibili ad una vasta platea, sia sotto il profilo del costo della copertura, sia di quello del limite di 1° ingresso che in alcuni casi è consentito entro i 75 anni. Ovviamente le Mutue hanno negoziato che la prestazione LTC sia garantita a vita intera a qualunque età avvenga l’evento che causa la non autosufficienza. Non si tratta dunque di proporre sul mercato una copertura LTC solo per gli attivi (che presenta un vantaggio economico prevalentemente per il soggetto erogante attesa la bassa probabilità) ma di offrire risposte sistemiche all’emergenza demografica e all’invecchiamento della popolazione, con una previsione dunque di strumento collettivo ed aperto e con obbiettivi potenzialmente di tipo universale. Inoltre si evidenzia il ruolo di fronting relazionale che la Mutua può svolgere tra la persona non autosufficiente “Socia” e non solo “cliente” con la rete dei caregiver: non solo indennità economica ma anche possibile programmazione della organizzazione, modalità di fornitura, gestione e monitoraggio degli interventi socio assistenziali.

Articolo a cura di Massimo PiermatteiPresidente Consorzio Mutue Sanitarie MuSa