Decreto Legislativo, 3 luglio 2017, n. 112, art. 5

Gazzetta Ufficiale, 19 luglio 2017, n. 167

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 5 – Costituzione (2)

1. L’impresa sociale e’  costituita  con  atto  pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun  tipo  di  organizzazione, secondo la  normativa applicabile  a  ciascuna  di  esse,  gli  atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale  dell’impresa  in conformita’ alle norme del  presente  decreto  e  in   particolare indicare:

a) l’oggetto sociale,   con   particolare   riferimento   alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5;

b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e  gli  altri  atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta  giorni  a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del  registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la  sede  legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai  fini  di cui all’articolo  15,  accede  anche  in  via  telematica  agli  atti depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono  definiti gli atti che devono essere  depositati  e  le  procedure  di  cui  al presente articolo.

(2) L’art. 5 del succitato decreto si applica anche alle società di mutuo soccorso iscritte nella sezione del Registro imprese relativo alle imprese sociali e nell’apposita sezione dell’Albo delle società cooperative ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2017 art. 1, comma 1, lettere a) e d) modificanti  l’art. 1 e l’art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013.