Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi

Decreto Legislativo, 2 agosto 2002, n. 220, art. 1

Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2002, n. 236

Art. 1 – Vigilanza cooperativa

  1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e’ attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto.
  2. La vigilanza di cui al comma 1 e’ finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento e’ riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
  3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.
  4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
  5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale.