Contributo per attività di revisione

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 20 gennaio 2015, artt. 3-10

Gazzetta Ufficiale, 30 marzo 2015, n. 74

 

Art. 3 – Contributo delle società di mutuo soccorso

  1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Immagine 1

Art. 4 – Calcolo del contributo

  1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
  2. L’ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.

Art. 5 – Limitazioni ed eccezioni

  1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie – l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.
  2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
  3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.

Art. 6 – Modalità di pagamento

  1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:                                                                                                                                Immagine 2

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza              possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative,                              all’indirizzo internet https://cooperative.mise.gov.it.

Art. 7 – Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza

  1. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.
  2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all’Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8 – Ritardato od omesso pagamento

  1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 9 – Termine per il versamento del contributo

  1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in 90 giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a norma dell’articolo 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10 – Norme finali

  1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata                agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.